BOT, spese e tassazione. Il rendimento, al netto delle commissioni bancarie, non può essere inferiore allo zero

I BOT possono essere acquistati in asta, al momento dell’emissione o sul mercato secondario. L’acquisto è possibile per l’investitore solo attraverso gli intermediari autorizzati: banche, sim e uffici postali. Questi, per effettuare l’operazione, si trattengono una commissione. Il decreto del Ministero del Tesoro di febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, ha stabilito che l’importo massimo  delle commissioni da applicare sull’operazione di sottoscrizione dei BOT è stabilito, per ogni 100 euro di capitale, come segue:
- 0,05 euro per i buoni con durata residua pari o inferiore a 80 giorni;
- 0,10 euro per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni;
- 0,20 euro per i buoni con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni;
- 0,30 euro per i buoni con durata residua pari o superiore a 331 giorni.
Da precisare che da ottobre 2009, per legge, il rendimento dei BOT, al netto delle commissioni bancarie, non può essere

inferiore allo zero. Quindi, nel caso in cui i BOT offrano rendimenti molto bassi, le commissioni bancarie saranno ridotte fino ad ottenere un rendimento almeno alla pari, cioè un rendimento non inferiore a zero. In altre parole si tratta di una rete di protezione predisposta dal Tesoro. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell’importo della ritenuta fiscale (attualmente del 12,50%) e delle commissioni bancarie risulti superiore a 100, l’importo massimo di tali commissioni è ridotto in modo tale da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro per ogni 100 euro di capitale sottoscritto. In pratica, quindi, l’investitore rischia un rendimento nullo, ma non sotto zero.
L’investitore deve inoltre sostenere dei costi per la custodia e l’amministrazione dei BOT, costi fissati dal suddetto decreto nella misura massima di 10 euro a semestre. E’ bene inoltre ricordare che, nel caso di acquisto di BOT o di altri titoli, è necessaria (in conseguenza della dematerializzazione), l’apertura di un deposito titoli presso l’intermediario, conto sul quale gravano 17,10 euro semestrali di bolli.
I BOT sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 12,50% e viene applicata al momento dell’emissione del titolo.
Da aggiungere che i BOT (come tutti i titoli di Stato) sono esenti dall’imposta di successione, mentre sono assoggettati all’imposta sulle donazioni.
I BOT sono facilmente liquidabili prima della scadenza, essendo quotati in Borsa sul MOT. Il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) è il mercato telematico, gestito da Borsa Italiana, dove vengono negoziati contratti di compravendita relativi ad obbligazioni domestiche ed estere e titoli di Stato. Con la quotazione sul MOT gli investitori hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento prima della scadenza, senza dover accettare le condizioni, spesso onerose, delle banche, disponendo così di un riferimento di prezzo certo.

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